Titolo I
Disposizioni generali
Art.1
1) E' costituita un'Associazione denominata "Associazione
Aleramica", da qui in seguito Associazione, che assume
la forma e la sostanza di associazione non riconosciuta.
2) L'Associazione ha sede in Alessandria, Largo VI Novembre
1994.
3) Su delibera del Comitato direttivo, la sede potrà
essere trasferita in altro luogo purché sempre nell'ambito
del comune di Alessandria.
4) L'Associazione ha durata illimitata.
Art.2
1) L'Associazione è un gruppo apolitico, ricreativo,
socioculturale, senza fini di lucro. Essa si propone di:
a) promuovere, realizzare e pubblicizzare iniziative di stimolo
e di sostegno delle attività del turismo e spettacolo
locale, a favore della collettività, anche mediante l'organizzazione
di manifestazioni, incontri, convegni, seminari, mostre, sondaggi,
pubblicazioni, sport, viaggi e attività ricreative;
b) formulare proposte e metodi innovativi nell'affrontare i
problemi della nostra società in rapporto alle strutture
istituzionali;
c) creare iniziative con l'aiuto degli Enti Pubblici e in collaborazione
con altre Associazioni operanti sul territorio, atte al perseguimento
dei fini di cui alle lettere precedenti;
d) l'Associazione programma e svolge la propria attività
con l'aiuto dei propri soci che si possono avvalere di operatori
esperti esterni.
2) Essa tuttavia manterrà sempre la più completa
indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende
pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art.3
1) Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2) Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.
Art.4
1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° settembre e termina
il 30 Agosto di ogni anno.
Titolo II
I soci
Art.5
1) Può far parte dell'Associazione ogni persona fisica
o giuridica, ogni associazione, comitato, fondazione, o altro
ente o istituzione pubblica o privata, che sia interessata all'attività
dell'Associazione stessa. La qualità di socio non è
trasmissibile. Sulla domanda di adesione, decide in modo inappellabile
il Comitato Direttivo.
2) Assume la qualità di Socio chiunque sottoscrive l'atto
di adesione e di approvazione del predetto Statuto.
3) I Soci sono tenuti a corrispondere una quota di iscrizione
stabilita annualmente dal Comitato Direttivo e hanno diritto
al rilascio di una tessera. La quota non è cedibile e
non è rivalutabile.
4) I Soci avranno diritto di frequentare liberamente i locali
sociali con l'osservanza degli orari stabiliti dal Consiglio
Direttivo e di partecipare alle iniziative sociali.
Art.6
1) Il Comitato Direttivo delibera la perdita della qualità
di socio per uno dei seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi al Comitato Direttivo con lettera
raccomandata che deve essere spedita almeno tre mesi prima della
scadenza della tessera. Il Comitato Direttivo si riserva di
accettare le dimissioni comunicate senza il rispetto dei termini
predetti;
b) per decadenza in seguito alla perdita di alcuno tra i registri
essenziali per assumere la qualità di socio;
c) per accettata incompatibilità per aver contravvenuto
alle norme e agli obblighi del presente Statuto o per altri
motivi che comportino indegnità.
Titolo III
L'assemblea dei Soci.
Art.7
1) L'assemblea dei Soci, da qui in seguito Assemblea, viene
convocata dal Presidente una volta all'anno per l'approvazione
del rendiconto annuale, nei termini previsti al successivo articolo
11, e, comunque, ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga
opportuno; può inoltre essere convocata su richiesta
motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
2) Il Presidente dà avviso della convocazione con affissione
nella bacheca sita nella sede sociale, almeno quindici giorni
prima della data fissata per l'adunanza, indicando l'ordine
del giorno, il luogo, la data e l'ora della stessa.
3) L'Assemblea delibera:
a) l'indirizzo e le direttive generali dell'Associazione;
b) la nomina del Comitato Direttivo;
c) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) le modifiche del presente Statuto;
e) l'approvazione del Rendiconto Consuntivo e del Bilancio Preventivo;
f) quant'altro ad essa demandato da norme di Legge o dallo Statuto.
4) Hanno diritto ad intervenire in Assemblea, con voto singolo
di cui all'art. 2532 c.c., secondo comma, tutti i soci maggiori
d'età che siano in regola con il pagamento della quota
annua di iscrizione. Ogni socio può farsi rappresentare
in Assemblea solamente da un altro socio. Ogni socio non può
ricevere un numero di deleghe superiore a sette.
5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione
o, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dal Vice
Presidente o dal Consigliere del Comitato Direttivo più
anziano di età tra i presenti.
6) Il Presidente, prima di dare avvio ai lavori, accerta la
regolare costituzione dell'Assemblea. Il Segretario del Comitato
Direttivo provvede alla stesura del verbale della riunione.
Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
7) Il Presidente dirige lo svolgimento dell'Assemblea.
8) L'Assemblea dei Soci è validamente costituita e delibera
con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.
Titolo IV
Il Comitato Direttivo.
Il Presidente.
Il Tesoriere.
Art.8
1) Il Comitato Direttivo è composto da nove consiglieri
eletti dall'Assemblea scelti fra i soci. Essi dureranno in carica
tre anni e sono rieleggibili.
2) In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere prima
della scadenza del mandato, il Comitato Direttivo, nella prima
riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida
alla prima assemblea annuale.
Art.9
1) Il Comitato Direttivo nomina nel suo seno un Presidente,
un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.
2) Il Comitato Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario
su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno la metà
dei consiglieri e comunque almeno una volta ogni due mesi.
3) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso
di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse
deleghe.
4) In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente,
il Comitato Direttivo è presieduto dal Vice Presidente
o, in caso di assenza o di temporaneo impedimento di questi,
dal Consigliere più anziano di età tra i presenti.
5) Il Segretario redige, su apposito libro, il verbale della
riunione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario.
6) Il Comitato Direttivo è investito di ogni potere per
decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire
per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione
e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.
7) Il Comitato Direttivo, in base alle indicazioni emerse nei
lavori della Assemblea, elabora indirizzi e proposte di programma
relative ad attività di interesse sociale.
8) Il Comitato Direttivo provvede alla compilazione di un Regolamento
per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è
obbligatoria per tutti i soci. Il Regolamento disciplina inoltre
le modalità delle candidature alle cariche sociali.
Art.10
1) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione
di fronte all'autorità giudiziaria e amministrativa e
di fronte a terzi. Egli può delegare, con atto scritto,
ad altri consiglieri del Comitato Direttivo il compimento di
singoli atti.
2) Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere e nei casi
d'urgenza può esercitare i poteri attribuiti al Comitato
Direttivo che provvederà nella prima riunione alla ratifica.
3) In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente,
i poteri di cui al comma 1 sono esercitati dal Vice Presidente
o, in caso di assenza o di temporaneo impedimento di questi,
dal Consigliere più anziano di età del Comitato
Direttivo.
Art.11
1) Il Tesoriere provvede alla gestione economica della Associazione.
2) Il Tesoriere inoltre :
a) cura la tenuta della contabilità sociale;
b) provvede, entro il 30 Novembre di ogni anno, alla compilazione
del Rendiconto Economico e Finanziario Consuntivo e del Bilancio
Preventivo;
c) sottopone al Comitato Direttivo i documenti indicati alla
lettera b) corredati da una relazione dei Revisori dei Conti.
Tali documenti devono essere approvati entrambi dall'Assemblea
dei soci entro il mese di Dicembre di ogni anno.
Titolo V
Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.12
1) La gestione economica dell'Associazione è controllata
dal Collegio dei Revisori dei Conti
2) I Revisori dei Conti:
a) accertano la regolare tenuta della contabilità;
b) redigono una relazione annuale del Bilancio Preventivo e
del Rendiconto Economico e Finanziario Consuntivo, che deve
essere allegata agli stessi;
c) possono accertare in qualunque momento la consistenza dei
valori e dei titoli di proprietà sociale;
d) possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo.
3) Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri
eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci, tra i soci stessi.
Titolo VI
Il patrimonio.
Art.13
1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili e dai titoli che diverranno di
proprietà dell'Associazione;
b) da fondi di riserva costituiti con gli utili di bilancio;
c) da erogazioni, contributi, donazioni e lasciti.
2) Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da altri eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti;
c) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni
o dalla partecipazione ad esse;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività
sociale.
3) E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge.
Titolo VI
Scioglimento.
Art.14
1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea
con la maggioranza dei tre quarti degli iscritti.
2) In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea procederà
alla nomina di uno o più liquidatori.
3) Il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad
altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di
cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo VII
Norme finali.
Art.15
1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento
alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nelle leggi speciali
ed, in subordine, nel Regolamento.
Art.16
1) Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra
questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte,
con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza
di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati
rispettivamente dalle parti ed il terzo di comune accordo od,
in mancanza, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ove è situata la sede sociale.
2) Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità
di procedura.
3) Il loro lodo sarà inappellabile.